Testo dell’L.R. Toscana 2 agosto 2023, n. 36, art. 8.
Periodi di cerca e raccolta
1. La cerca e la raccolta del tartufo in tutto il territorio regionale sono consentite secondo il seguente calendario:
- a) Tuber magnatum Pico: dal 1° ottobre al 15 gennaio;
- b) Tuber melanosporum Vittad.: dal 15 novembre al 15 marzo;
- c) Tuber brumale, forma moschatum De Ferry: dal 15 gennaio al 15 aprile;
- d) Tuber aestivum Vittad. forma aestivum: dal 1° giugno al 31 agosto e dal 1° ottobre al 30 novembre;
- e) Tuber aestivum Vittad. forma uncinatum Chatin: dal 1° ottobre al 15 gennaio;
- f) Tuber brumale Vittad.: dal 15 gennaio al 15 aprile;
- g) Tuber Borchii Vittad. o Tuber albidum Pico: dal 15 gennaio al 15 aprile;
- h) Tuber macrosporum Vittad.: dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- i) Tuber mesentericum Vittad.: dal 1° ottobre al 31 dicembre.
Fermo ecologico
2. La cerca e la raccolta del tartufo in tutto il territorio regionale è vietata per tutte le specie nei mesi di maggio e di settembre (fermo ecologico).
Orari
3. La cerca e la raccolta sono consentite secondo i seguenti orari solari:
- gennaio dalle ore 7:00 alle ore 18:00;
- febbraio dalle ore 6:30 alle ore 18:30;
- marzo dalle ore 6:00 alle ore 19:00;
- aprile dalle ore 5:00 alle ore 20:00;
- maggio cerca e raccolta non consentite;
- giugno dalle ore 4:00 alle ore 21:00;
- luglio dalle ore 4:00 alle ore 20:30;
- agosto dalle ore 4:30 alle ore 19:00;
- settembre cerca e raccolta non consentite;
- ottobre dalle ore 5:30 alle ore 18:30;
- novembre dalle ore 6:30 alle ore 17:30;
- dicembre dalle ore 7:00 alle ore 17:30.
Tali orari devono essere adeguati durante il periodo di validità dell’ora legale.
Divieti e deroghe
4. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo tartufigeno, la Giunta regionale può vietare, per periodi determinati e per specifiche zone, la cerca e la raccolta dei tartufi su istanza motivata da parte del comune territorialmente competente e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 20.
5. Al fine di recare minor disturbo alla fauna selvatica nel periodo riproduttivo, dal 1° al 30 giugno di ogni anno, è vietata la raccolta dei tartufi nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 17 bis e 18 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
6. La Giunta regionale, per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione può altresì autorizzare la cerca e la raccolta di tartufi al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta dietro formale richiesta documentata e secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 20.