Articolo 1
DENOMINAZIONE
L’associazione è costituita sotto la denominazione di “Associazione Tartufai Senesi”.
Articolo 2
SEDE E DURATA
L’Associazione ha sede in Montalcino (SI).
La durata dell’Associazione è illimitata.
Essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Generale dei soci adottata con il voto di 3/4 (tre quarti) di tutti i soci iscritti all’Associazione.
Articolo 3
NATURA
L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.
Lo Statuto costituisce la regola fondamentale dell’associazione e vincola gli aderenti alla sua osservanza.
Il presente Statuto è modificabile da parte di apposita assemblea nei termini in appresso stabiliti.
L’attività propria dell’Associazione è altresì disciplinata dai Regolamenti di volta in volta approvati dall’Assemblea.
FINALITA’ DELL ‘ASSOCIAZIONE
Articolo 4
SCOPI E FINALITA’
L’Associazione, persegue lo scopo di:
Favorire la tutela, la raccolta, la produzione e la valorizzazione del tartufo bianco (tuber magnatum), del tartufo marzolo (tuber albinum) e del nero (tuber aestivum) della zona del tartufo nero pregiato (tuber melanosporum) anche attraverso una opportuna opera di informazione e pubblicizzazione.
Pertanto, l’Associazione si prefigge di creare, di promuovere, di sostenere, di coordinare e/o di dirigere iniziative e qualunque attività connessa o strumentale al perseguimento degli scopi associativi.
Articolo 5
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Per realizzare lo scopo prefissato e nell’intento di agire a favore dei soci come di tutta la collettività locale, l’Associazione dà vita alle seguenti attività:
– corsi di formazione per cercatori di tartufo per conto sia dell’Amministrazione Provinciale di Siena sia dei soci che lo richiedano giacché, per l’associazione, è di fondamentale e vitale importanza la professionalità del cercatore di tartufi che deve conoscere tutte le norme che regolano la raccolta dei tartufi ed essere sensibilizzato alla cura ed al rispetto delle zone tartufigene;
– progettazione di sagre e/o manifestazioni volte a diffondere la conoscenza e la cultura del tartufo e alla sensibilizzazione alla tutela delle zone tartufigene;
– iniziative volte a coinvolgere le Amministrazioni Locali al fine di ricevere fondi destinati alla valorizzazione e tutela del patrimonio tartufigeno naturale della zona;
– iniziative nei confronti di privati volte a stipulare contratti per la conduzione e/o l’acquisto di terreni e/o tartufaie come per altre forme di collaborazione.
Articolo 6
GRATUITA’ DELLE PRESTAZIONI E RIMBORSO SPESE
L’attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali beneficiari.
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.
Possono essere rimborsate dall’Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Esecutivo, le spese effettivamente sostenute per le attività prestate.
Articolo 7
PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E MARCHI
L’Associazione è titolare del marchio delle Crete Senesi così come depositato.
Il patrimonio della medesima è costituito:
– dai beni mobili elencati nell’inventario redatto a cura del Consiglio Esecutivo ed annualmente aggiornato;
– dai beni immobili di proprietà dell’associazione ed alla stessa intestati;
– da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’Associazione.
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:
– dalle quote associative e dai contributi dei soci;
– da eventuali contributi di privati;
– da contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
– dagli introiti derivanti da attività occasionali e marginali riconducibili agli scopi dell’Associazione.
I SOCI
Articolo 8
AMMISSIONE
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione in qualità di soci le persone fisiche che siano residenti in Provincia di Siena da almeno cinque (05) anni al momento della presentazione della domanda, in possesso della Tessera di autorizzazione per la ricerca e la raccolta del tartufo e che:
– condividono gli scopi associativi;
– non siano soci di altre associazioni di cercatori di tartufi e si impegnino a non fare parte di tali altre associazioni;
– non abbiano mai tenuto, nei confronti dell’Associazione, un comportamento che, in concreto, aldilà ed indipendentemente dall’integrare fattispecie di reato, sia da ritenere offensivo per i singoli soci e/o per gli Organi dell’Associazione e/o per l’Associazione medesima.
Coloro che desiderano entrare a far parte dell’Associazione Tartufai Senesi devono fare richiesta scritta indirizzata al Presidente, dichiarando di accettare integralmente ed in ogni sua clausola il presente statuto e di impegnarsi ad osservarlo.
La richiesta di ammissione è accolta se approvata dal Consiglio Esecutivo a maggioranza.
In caso di ammissione, il nuovo socio è tenuto a versare la quota annuale entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione indipendentemente dal periodo mancante alla chiusura dell’anno solare presso la Sede dell’Associazione nei tempi e nei modi che saranno comunicati al richiedente da parte del Consiglio Esecutivo.
Nella domanda di ammissione il richiedente dovrà dichiarare oltre ai propri dati anagrafici ed ai propri recapiti telefonici anche il consenso del trattamento dei propri dati:
– di non essere socio di altre associazioni di cercatori di tartufo;
– di conoscere e di impegnarsi a rispettare tutte le regole dell’associazione;
– di conoscere e di impegnarsi a rispettare la normativa nazionale e regionale dettata in tema di ricerca e raccolta di tartufo e segnatamente di conoscere e di impegnarsi a rispettare il calendario regionale dettato per la raccolta del tartufo.
Articolo 9
DOVERI DEI SOCI
I soci sono obbligati:
a) al versamento della quota associativa annuale;
b) a comunicare alla Associazione, nel più breve tempo possibile, ogni variazione dei propri dati ed in particolare l’eventuale adesione ad altre associazioni di cercatori di tartufi;
c) a contribuire alla vita dell’Associazione partecipando e collaborando fattivamente alle manifestazioni ed alle attività che la medesima reputerà opportuno promuovere per il conseguimento dello scopo sociale;
d) ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi;
e) a tenere verso gli altri componenti dell’Associazione e dei Suoi Organi, sia all’interno dell’Associazione che all’esterno della medesima, un comportamento rispettoso animato da spirito di solidarietà e di collaborazione teso a tutelare conseguentemente e di riflesso, anche l’immagine dell’Associazione.
Il socio che di sua spontanea iniziativa presta la propria attività senza vincolo di subordinazione nei confronti dell’Associazione, assume ogni rischio a proprio esclusivo carico, con esonero dell’Associazione da qualsivoglia responsabilità per danni che in conseguenza dell’attività materiale del socio dovessero derivare a terzi o al socio stesso.
Articolo 10
DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita dell’Associazione, di avvalersi delle sue strutture e di fruire dei servizi da essa resi, nonché di prendere parte alle manifestazioni ed iniziative organizzate dalla stessa.
Gli aderenti all’Associazione, in particolare, hanno il diritto di:
– partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– partecipare all’assemblea con diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, per il suo scioglimento anticipato e per la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
– accedere alle cariche associative;
– avere informazioni e svolgere i controlli così come stabilito dalla legge e dallo statuto e/o disciplinato dai regolamenti;
– essere garantiti che i propri dati verranno custoditi dall’Associazione che li utilizzerà solo per la propria attività interna non dandone comunicazione a terzi se non previo consenso dell’interessato tranne per quanto riguarda “IL TARTUFO DELLE CRETE SENESI Società Cooperativa” cui l’Associazione potrà trasmettere, su richiesta della stessa a seguito di domanda di ammissione, i dati e lo status dell’associato ivi compresi le eventuali sanzioni disciplinari comminate e/o altri provvedimenti adottati dall’Associazione nei riguardi dell’associato.
Articolo 11
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
L’Associazione impone a tutti gli associati, con parità di trattamento, il rispetto delle regole dell’Associazione e vigila sul rispetto delle stesse. Alla violazione delle norme dell’Associazione consegue l’applicazione delle sanzioni disciplinari.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità di ciascun associato ed al ripristino di rapporti corretti e rispettosi all’interno dell’Associazione.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno arrecato all’Associazione.
La responsabilità disciplinare è personale e l’associato è recidivo quando, indipendentemente dalla tipologia delle violazioni, lo stesso con il proprio comportamento abbia violato per due volte le norme dell’Associazione.
Organo competente all’irrogazione delle sanzioni disciplinari è il Consiglio Esecutivo che delibera a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei propri Consiglieri.
In caso di contestazioni disciplinari particolarmente gravi il Consiglio Esecutivo potrà disporre contestualmente alla contestazione disciplinare la misura cautelare dell’allontanamento dalle zone dell’Associazione per un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi.
Competente a comunicare all’esterno le deliberazioni del Consiglio Esecutivo è il Presidente dell’Associazione.
La contestazione del comportamento da censurare deve essere fatta per iscritto all’associato. Lo stesso potrà, anche tramite un procuratore cui abbia conferito mandato, entro i successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione, produrre prove e testimonianze con proprie deduzioni e/o chiedere la propria audizione.
Il Consiglio Esecutivo valuterà, quindi, quanto dedotto e prodotto da parte dell’associato, deliberando o meno circa l’irrogazione della sanzione disciplinare che, ove comminata, verrà comunicata al socio interessato per iscritto a mezzo raccomandata a/r oppure, previo avviso informale anche telefonico allo stesso, tramite consegna in Sede.
Avverso tale sanzione disciplinare l’associato potrà ricorrere al Tribunale di Siena, nel termine a norma di legge dal ricevimento della sanzione.
Articolo 12
PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.
Essa non è trasmissibile né per atto fra vivi né mortis causa.
In tutti i casi in cui il rapporto associativo si scioglie relativamente ad uno o più soci, il socio uscente o gli eredi del socio defunto non hanno alcun diritto sul fondo comune né possono chiedere alcun rimborso o liquidazione della quota del socio uscente.
Articolo 13
RECESSO DEL SOCIO
Ciascun socio può sempre recedere dall’Associazione su propria richiesta comunicata con raccomandata alla associazione.
Spetta all’organo amministrativo provvedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, alla cancellazione del medesimo dall’elenco dei soci.
Il recedente non ha diritto al rimborso della quota annuale associativa ove già corrisposta.
Articolo 14
ESCLUSIONE DEL SOCIO
L’esclusione sarà deliberata dalla Assemblea Generale su proposta del Consiglio Esecutivo nei confronti del socio:
a) che perderà i requisiti per l’ammissione alla associazione ed in particolare, in costanza di rapporto, quando l’associato risulti e/o dichiari essere iscritto ad altra/e Associazione/i di cercatori di tartufi salvo che il medesimo, una volta ricevuta tale contestazione da parte del Consiglio Esecutivo, effettui il recesso dall’altra/e associazione/i privilegiando il rapporto esclusivo con l’Associazione Tartufai Senesi;
b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti, di eventuali quote e/o versamenti verso l’Associazione deliberati dagli Organi dell’Associazione;
e) che per il proprio comportamento sia in contrasto con i fini e lo scopo dell’Associazione;
f) che abbia tenuto o tenga un comportamento offensivo nei confronti di altri soci e/o degli Organi dell’Associazione e/o dell’Associazione medesima e ciò aldilà ed indipendentemente che tale condotta possa o meno integrare fattispecie di reato;
g) che con il proprio comportamento o con il ricorso anche solo ad atti di violenza verbale nei confronti di altri associati, abbia impedito o pregiudicato la regolare attività e la serena vita dell’Associazione;
h) che, con il proprio comportamento, abbia arrecato gravi danni patrimoniali o d’immagine alla Associazione;
i) che, con il proprio comportamento, abbia arrecato disagi e conflitti all’interno dell’Associazione;
l) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.
Il procedimento di esclusione inizierà con la previa contestazione, per iscritto, degli addebiti mossi al socio inviata a mezzo raccomandata a/r o consegnata a mani dello stesso presso la Sede dell’Associazione con concessione di un termine a difesa di giorni 15 entro i quali lo stesso potrà, anche tramite un procuratore cui abbia conferito mandato, far pervenire alla Sede dell’Associazione le proprie difese che saranno esaminate dal Consiglio Esecutivo.
Il Consiglio Esecutivo, quindi, valutate le difese del socio, nel caso in cui ritenga sia da proporre l’esclusione, delibererà la convocazione dell’Assemblea Generale con all’ordine del giorno l’esclusione del socio.
L’assemblea Generale di tutti i soci sarà convocata dal Presidente dell’Associazione mediante un invito trasmesso, a mezzo posta prioritaria, alla residenza e/o al domicilio conosciuto di tutti i soci almeno 15 giorni prima della data di convocazione della stessa.
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di esclusione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o chiaramente dalla data dell’assemblea che ha deliberato la sua esclusione, se era presente ed ha avuto esaurienti notizie, può ricorrere al Tribunale di Siena.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.
ORGANI DELL ‘ASSOCIAZIONE
Articolo 15
ORGANI DELL ‘ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea;
– il Presidente;
– il Consiglio Direttivo;
– il Consiglio Esecutivo.
Articolo 16
L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i soci, in regola con il versamento della quota annuale e che non siano sospesi per effetto della sanzione disciplinare della sospensione.
Ciascun socio ha il diritto di intervenire personalmente o per delega.
L’Assemblea è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal VicePresidente.
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno entro il mese di aprile successivo all’anno di esercizio per l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché per determinare l’ammontare delle quote annuali.
Essa può inoltre essere convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga utile o opportuno o su richiesta di almeno la metà dei membri del Consiglio Esecutivo o di un decimo degli associati.
L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto affisso presso la sede dell’Associazione ed inviato ai soci, a mezzo posta prioritaria, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei soci iscritti mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
La seconda convocazione può avere luogo lo stesso giorno della prima.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione che chiama un socio a fungere da segretario. In caso di assenza del Presidente dell’Associazione l’assemblea elegge nel suo seno un Presidente ed eventualmente un Segretario.
Ciascun socio può delegare un altro a rappresentarlo in Assemblea.
La delega all’intervento in Assemblea deve essere fatta per iscritto su apposito modulo a tal fine fornito dal
Consiglio Esecutivo e può essere conferita solo ad un altro socio avente diritto al voto. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.
Il Presidente verifica la regolare costituzione dell’Assemblea, la validità delle deleghe e ne dirige i lavori. Il Segretario, se nominato, redige il verbale della seduta e lo firma insieme col Presidente.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’articolo 21, primo comma, del codice civile, anche per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e ciò in espressa deroga a quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 21 del codice civile, salvo che per deliberare lo scioglimento della Associazione per cui è richiesta la maggioranza qualificata dei tre quarti di tutti gli iscritti alla associazione.
COMPETENZE E FUNZIONI DELL ‘ASSEMBLEA
L’Assemblea Generale dei soci indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre
– elegge il Presidente;
– elegge il Consiglio Direttivo;
– approva il bilancio preventivo e consuntivo per ogni esercizio annuale;
– delibera l’entità della quota associativa annuale;
– delibera sulle modifiche dello statuto e dei regolamenti;
– delibera sulla esclusione degli associati, su proposta del Consiglio Esecutivo;
– delibera sullo scioglimento dell’Associazione, sulle modalità di liquidazione del fondo comune e sull’eventuale devoluzione ad altri enti del patrimonio residuo;
– delibera sulla revoca per giusta causa del Presidente e degli altri amministratori;
– delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio Esecutivo.
VERBALE DELL ‘ASSEMBLEA
Gli argomenti trattati e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale, redatto a cura del segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l’assemblea in ogni pagina del medesimo. Il verbale è, quindi, inserito nel registro dei verbali ed è tenuto agli atti ed ogni aderente ne ha diritto alla consultazione, previa richiesta.
Articolo 17
IL PRESIDENTE
L’Associazione è amministrata e legalmente rappresentata dal Presidente.
Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile anche più volte.
Il Presidente è investito della rappresentanza della Associazione per il compimento di tutti gli atti relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della stessa e per il compimento di qualunque atto che rientri nei fini istituzionali dell’Associazione o sia strumentale o connesso al loro perseguimento.
In particolare il Presidente, ha il compito di:
– convocare e presiedere l’Assemblea, il Consiglio Direttivo ed anche quello Esecutivo;
– dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi;
– in caso di urgenza e in caso di indifferibilità assumere i poteri del Consiglio Esecutivo, chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva;
– stipulare le convenzioni, i contratti, e compiere tutti gli atti giuridici relativi all’Associazione.
Il Presidente viene meno per morte, dimissioni o revoca per giusta causa.
La carica di Presidente è gratuita, salvo il rimborso di spese documentate commesse per attività inerenti l’Associazione.
RAPPRESENTANZA
Il Presidente ha il potere di rappresentanza anche processuale dell’Associazione nei confronti dei terzi e può compiere in nome e per conto di essa tutti gli atti ai quali si estende la capacità giuridica dell’Associazione senza alcuna limitazione.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
Le eventuali modificazioni, limitazioni o la revoca dei poteri di rappresentanza devono essere portate a conoscenza dei terzi di buona fede.
Articolo 18
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E VALIDITA’ DELLA RIUNIONE
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 42 (quarantadue) membri eletti dall’assemblea in modo, possibilmente, da rappresentare l’intero territorio dell’Associazione oltreché, di diritto, dal Presidente dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo nella prima seduta, convocata dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Componente più anziano di età, nomina fra i suoi membri:
– il vicepresidente o più vicepresidenti;
– il segretario;
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’associazione assistito dal Segretario; in caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo provvede per cooptazione alla sua sostituzione. Il sostituto rimarrà in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta o verbale. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando sono presenti la metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.
DURATA E FUNZIONI
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Al Consiglio Direttivo, quale organo rappresentativo delle varie realtà territoriali dell’Associazione, spettano i compiti di:
– eleggere, tra i propri membri, il Consiglio Esecutivo individuando un numero di 14 (quattordici) consiglieri di cui uno, di diritto, è il Presidente dell’Associazione;
– rappresentare al Consiglio Esecutivo le esigenze delle vane realtà territoriali;
– fornire, su richiesta del Consiglio Esecutivo, pareri di carattere consultivo in ordine alle proposte di modifica dei regolamenti indicate dal Consiglio Esecutivo;
– fornire pareri di carattere consultivo al Consiglio Esecutivo nel caso di comportamenti censurabili, ma non citati nell’elenco del Regolamento Zone;
– ratificare il bilancio consuntivo;
– fornire pareri vincolanti sulle attività e relazioni da porre in essere nei riguardi della Società cooperativa “Il Tartufo delle Crete Senesi”.
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il verbale di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatto a cura del Segretario, e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, sono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i soci previa richiesta.
Articolo 19
IL CONSIGLIO ESECUTIVO
COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E VALIDITA’ DELLA RIUNIONE
Il Consiglio Esecutivo è formato da numero 14 (quattordici) membri di cui uno, di diritto, è il Presidente dell’Associazione, e viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.
Il Consiglio Esecutivo nella prima seduta, convocata dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Componente più anziano di età, nomina fra i suoi membri un segretario.
Il Consiglio Esecutivo è presieduto dal Presidente assistito dal Segretario; in caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall’incarico, il Consiglio Esecutivo chiede la sostituzione al Consiglio Direttivo. Il sostituto rimarrà in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Esecutivo, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio Esecutivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta scritta o verbale. Il Consiglio Esecutivo è validamente riunito quando sono presenti la metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.
DURATA E FUNZIONI
I membri del Consiglio Esecutivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Al Consiglio Esecutivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione oltre ad ogni potere eventualmente delegato dal Consiglio Direttivo ed a quelli che verranno determinati da un apposito regolamento.
In particolare il Consiglio Esecutivo:
– redige il bilancio preventivo e quello consuntivo;
– provvede alla redazione di modifiche del regolamento di zona da sottoporre, previa acquisizione del parere di carattere consultivo del Consiglio Direttivo, all’Assemblea Generale dei soci;
– approva i contratti di affitto con i privati;
– approva convenzioni con la Pubblica amministrazione e con
gli Enti Territoriali;
– vigila sul rispetto delle norme dell’associazione da parte degli associati, esercita l’azione disciplinare e delibera sulla irrogazione delle sanzioni disciplinari;
– tiene ogni contatto con la Società Cooperativa “Il Tartufo delle Crete Senesi” e delibera, previa acquisizione del parere favorevole e vincolante del Consiglio Direttivo, l’adozione di atti e di misure nei riguardi della medesima Società Cooperativa.
Articolo 20
IL BILANCIO
a) BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
Il bilancio consuntivo è redatto dal Segretario, sotto la responsabilità del Presidente ed è approvato dal Consiglio Esecutivo e poi ratificato dal Consiglio Direttivo.
Esso contiene le singole voci di entrata ed uscita relative all’esercizio annuale, che comprende le attività tra il 1 ° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo è elaborato dal Consiglio Esecutivo.
Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle entrate e delle uscite relative all’esercizio annuale successivo.
b) APPROVAZIONE DEL BILANCIO
I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede operativa dell’Associazione, per la consultazione libera degli aderenti almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea Ordinaria, convocata per la approvazione.
I bilanci consuntivo e preventivo sono approvati dall’Assemblea secondo le norme dell’art.16 del presente Statuto.
Articolo 21
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
E’ fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che le destinazioni o la distribuzione non siano imposte da leggi.
Articolo 22
ESONERO DA RESPONSABILITA’
Tutte le attività materiali che il socio svolga nell’ambito dell’Associazione, ed in particolare le attività di coltivazione, conduzione e manutenzione delle aree tartufigene, e le attività di ricerca e di raccolta di tartufi, vengono espletate in modo volontario, senza pretese di corrispettivi in denaro, e con assunzione dei relativi rischi a carico del socio stesso.
L’Associazione è quindi esonerata da ogni responsabilità sia in caso di infortuni sofferti dal socio che di danni arrecati a terzi in dipendenza di dette attività.
Articolo 23
CONTROVERSIE
Per tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall’assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l’applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a sanzioni disciplinari, recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci è competente il Foro di Siena.
Articolo 24
REGOLAMENTI DI ZONA
Le zone di raccolta dell’Associazione sono le seguenti:
a) Montalcino;
b) Zona Unificata: Castelnuovo Berardenga, San Gimignano, Colle di Val d’Elsa, Monteroni d’Arbia, Poggibonsi e Siena;
c) Zona unificata: Buonconvento – San Giovanni d’Asso;
d) San Casciano Bagni;
e) Zona Unificata: Chiusi e Cetona;
f) Asciano;
g) Rapolano Terme;
h) Zona Unificata: Chianciano Terme e Sarteano;
i) Lucciana (Casole d’Elsa).
Ad ogni zona presiede un Responsabile di zona che, di diritto, fa parte dei Consiglio Direttivo. Il Responsabile di Zona ha i compiti:
– di vigilare, in particolar modo nella propria zona, sul rispetto delle norme associative da parte degli associati sensibilizzando tutti gli associati sull’importanza del rispetto delle norme dell’Associazione;
– di sensibilizzare il Consiglio Esecutivo sulle eventuali problematiche e/o necessità della zona ai fine di valutare l’adozione di provvedimenti e/o atti idonei ed opportuni;
– di monitorare il proprio territorio al fine di verificare il buono stato delle aree tartufigene, sottoponendo al Consiglio Esecutivo valutazioni e richieste di intervento per bonificare e mantenere le medesime;
– di rapportarsi con gli associati della zona recependo le varie istanze ed i vari suggerimenti, se del caso, valutandoli anche in forma collettiva mediante convocazioni anche informali di tipo assembleare al fine di individuare le necessità organizzative degli associati della zona nella prospettiva e con la finalità di tutelare le aree tartufigene e favorire la collaborazione con i proprietari dei fondi e i buoni rapporti tra gli associati;
– fornire, per quanto possibile, ogni supporto informativo, formativo ed interpretativo delle regole dell’Associazione.
Per regolamentare la ricerca e/o raccolta nelle aree tartufigene, sono disposte norme da intendere come integrative delle norme nazionali e/o regionali già dettate in tema di ricerca e raccolta del tartufo. Tali norme regolamentari, in via generale, sono disposte nell’intento di rafforzare la tutela delle aree tartufigene e del tartufo dell’area senese nel convincimento, però, che la reale e primaria tutela è indiscutibilmente affidata ad ogni singolo socio e cercatore di tartufi. Pertanto, base, fondamento ed interpretazione di qualsiasi norma dell’Associazione è la preparazione professionale come l’eticità e la lealtà di comportamento del cercatore di tartufi, che è già in possesso ed a conoscenza di una adeguata preparazione e competenza comprovata dall’aver ottenuto la tessera di autorizzazione alla ricerca e raccolta di tartufi e che, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere all’Associazione di integrare o rinnovare la propria preparazione mediante la partecipazione ad un corso ulteriore di formazione.
Il Regolamento delle Zone viene approvato dall’Assemblea Generale dei soci ed eventuali modifiche al medesimo, proposte dal Consiglio Esecutivo previa acquisizione del parere di carattere consultivo del Consiglio Direttivo, devono essere approvate dalla stessa Assemblea Generale a maggioranza semplice.
L’organo dell’associazione deputato alla funzione disciplinare è il Consiglio Esecutivo.
Le sanzioni disciplinari sono contenute nel Regolamento delle Zone che fa riferimento ad un elenco di comportamenti censurabili degli associati in quanto pregiudizievoli per le aree tartufigene come per la salvaguardia dei corretti rapporti con i proprietari dei fondi in cui sono situate le aree tartufigene. L’elenco dei comportamenti è da considerare esemplificativo e non tassativo.
In caso di comportamenti ritenuti pregiudizievoli ma non espressamente citati nel Regolamento Zone, spetterà al Consiglio
Esecutivo deliberare sulla sanzionabilità dei medesimi.
Anche in questi casi, il Consiglio Esecutivo, in via cautelare, potrà comminare la sanzione che sarà ritenuta adeguata e proporzionata alla gravità della violazione commessa ma dovrà, previa acquisizione del parere di carattere consultivo del Consiglio Direttivo, convocare, con la massima tempestività, l’Assemblea Generale dei Soci per verificare se la stessa deliberi o meno sulla proposta di integrazione normativa del regolamento zone e sulla individuazione della sanzione disciplinare.
In questi casi, la applicazione, quindi, della sanzione definitiva o la caducazione della sanzione applicata in via cautelare è di competenza dell’Assemblea Generale dei Soci e non del Consiglio Esecutivo. Contro la delibera che irroga la sanzione disciplinare, in questi casi, adottata dall’Assemblea Generale, l’associato potrà ricorrere, nei termini di legge, al Tribunale di Siena.
Articolo 25
SCIOGLIMENTO DELL ‘ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative per fini di pubblica utilità conformi ai fini del l’associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 26
RAPPORTI CON “IL TARTUFO DELLE CRETE SENESI Società Cooperativa”
Requisito per essere soci della Società Cooperativa “Il Tartufo delle Crete Senesi” è l’appartenenza alla Associazione Tartufai Senesi. L’Associazione, pertanto, deve contribuire a garantire alla Società Cooperativa “Il Tartufo delle Crete Senesi”, ove richiesto dalla medesima, opportuna indicazione circa lo stato di socio e l’eventuale carico di sanzioni disciplinari e/o altri provvedimenti adottati dall’Associazione nei riguardi del medesimo. L’Associazione, quindi, garantirà il proprio supporto formativo e informativo alla Società Cooperativa “Il Tartufo delle Crete Senesi” al fine di pubblicizzare e valorizzare il tartufo dell’area senese.
L’Associazione, quindi, di concerto con la Società Cooperativa “Il Tartufo delle Crete Senesi” potrà organizzare eventi, campagne pubblicitarie ed informative finalizzate alla sensibilizzazione della collettività sull’importanza della tutela delle aree tartufigene e dei delicati ecosistemi ambientali che garantiscono la sopravvivenza di queste aree tartufigene, sulla valorizzazione del tartufo dell’area senese ed a ogni attività correlata agli scopi dell’Associazione.
Articolo 27
RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia.
Leggi il Regolamento delle zone