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Regolamento delle zone

Il presente Regolamento di Zone sostituisce il precedente e la sua vigenza decorrerà a partire dalla data del 22 Giugno 2009 al fine di permettere a tutti gli associati di prendere conoscenza del nuovo testo la cui conoscibilità è garantita dall’affissione nella Sede dell’Associazione mentre, per comodità, verrà anche pubblicato nel primo numero della Rivista Interna “Il Tartufo”.
Nel tempo intercorrente tra la data di votazione del 7 Giugno 2009 e quella di entrata in vigore del presente nuovo Regolamento Zone , la disciplina sarà ancora dettata dal vecchio regolamento delle zone pubblicato sulla rivista interna “Il Tartufo”.

ARTICOLO 1
Finalità del regolamento zone

  1. Il presente regolamento è dettato per regolamentare la ricerca e/o raccolta nelle aree tartufigene dell’Associazione nell’intento, in via generale, di rafforzare la tutela delle aree tartufigene e del tartufo dell’area senese che peraltro, anche per quanto non espressamente disposto, resta affidata alla preparazione professionale, alla sensibilità, alla eticità e lealtà di comportamento del cercatore di tartufi che è già in possesso ed a conoscenza di una adeguata preparazione e competenza comprovata dall’aver ottenuto la tessera di autorizzazione.
  2. Le norme del presente regolamento sono da intendere come integrative delle norme nazionali e/o regionali già dettate in tema di ricerca e raccolta del tartufo.

ARTICOLO 2
Modifiche al regolamento zone

  1. Il Regolamento delle Zone viene approvato dall’Assemblea Generale dei soci ed eventuali modifiche al medesimo, proposte dal Consiglio Esecutivo, previa acquisizione del parere di carattere consultivo del Consiglio Direttivo, devono essere approvate dalla stessa Assemblea Generale dei Soci con i voti della maggioranza semplice di tutti i soci iscritti all’Associazione in prima convocazione e la maggioranza semplice dei soci presenti all’Assemblea in seconda convocazione.

ARTICOLO 3
Zone di raccolta dell’associazione

  1. Le zone di raccolta dell’Associazione sono le seguenti:

a. Montalcino,
b. Zona Unificata : Castelnuovo Berardenga, San Gimignano, Colle Val D’Elsa, Monteroni d’Arbia, Poggibonsi e Siena,
c. zona unificata. : Buonconvento – San Giovanni d’Asso,
d. San Casciano Bagni,
e. Chiusi e Cetona,

f. Asciano,
g. Rapolano Terme,
h. Chianciano e Sarteano,
i. Lucciana – Casole d’Elsa.

ARTICOLO 4
Responsabile di zona

  1. Ad ogni zona presiede uno o più Responsabili di Zona, di diritto, facenti parte del Consiglio Direttivo.
  2. Ciascun Responsabile di Zona ha i compiti:
    a. di vigilare, in particolar modo nella propria zona, sul rispetto delle norme associative da parte degli associati sensibilizzando tutti gli associati sull’importanza del rispetto delle norme dell’Associazione;
    b. di sensibilizzare il Consiglio Direttivo sulle eventuali problematiche e/o necessità della zona al fine di valutare l’adozione di provvedimenti e/o atti idonei ed opportuni;
    c. di monitorare il proprio territorio al fine di verificare il buono stato delle aree tartufigene sottoponendo al Consiglio Direttivo valutazioni e richieste di intervento per bonificare e mantenere le medesime;
    d. di rapportarsi con gli associati della zona recependo le varie istanze ed i vari suggerimenti, se del caso, valutandole anche in forma collettiva mediante convocazioni anche informali di tipo assembleare al fine di individuare le necessità organizzative degli associati della zona nella prospettiva e con la finalità di tutelare le aree tartufigene e favorire la collaborazione con i proprietari dei fondi e i buoni rapporti tra gli associati;
    e. fornire, per quanto possibile, ogni supporto informativo, formativo ed interpretativo delle regole dell’Associazione;
    f. provvedere ad acquisire le richieste verbali di adesione alle zone, alla riscossione della tassa di adesione, alle operazioni di conguaglio e ripartizione a saldo tra gli aderenti alla zona delle
    g. eventuali somme in eccesso risultanti dopo il resoconto effettuato alla fine dei lavori.

ARTICOLO 5
Adesione alle zone

  1. La ricerca e la raccolta di tartufi nelle zone dell’Associazione è riservata esclusivamente ai soci dell’Associazione.
  2. Ogni socio ha facoltà di poter ricercare e raccogliere i tartufi in una o più zone dell’Associazione, previa richiesta di adesione ad ogni singola zona e pagamento della relativa quota di adesione.
  3. Per tutte le zone, ad eccezione di quelle di San Casciano Bagni e di Lucciana – Casole d’Elsa, il socio interessato dovrà fare richiesta di adesione, entro e non oltre il termine perentorio del 15 aprile dell’anno di riferimento, al responsabile di ogni singola zona cui il medesimo intenda aderire o al segretario dell’Associazione versando contestualmente l’importo a titolo di acconto che sarà indicato per la relativa zona.
  4. Il saldo del pagamento della quota di adesione alle zone sarà pagato entro e non oltre il termine perentorio del 31 Luglio. Alla fine dei lavori di manutenzione delle zone tartufigene dell’anno di riferimento, ogni Responsabile di Zona provvederà al resoconto delle spese e l’eventuale eccedenza, previo anche conteggio di eventuali debiti e/o crediti della passata stagione, verrà ripartita, proporzionalmente rispetto ai pagamenti effettuati, tra gli aderenti alla zona dell’anno in corso.
  5. Per le zone di San Casciano Bagni e Lucciana-Casole d’Elsa la richiesta di adesione dovrà essere effettuata al Responsabile di Zona o al segretario dell’Associazione entro e non oltre il termine perentorio del 15 gennaio dell’anno di riferimento versando contestualmente l’importo a titolo di acconto che sarà indicato per la relativa zona. Il saldo del pagamento della quota di adesione alle zone sarà pagato entro e non oltre il termine del 31 maggio dell’anno di riferimento. In ogni caso alla fine dei lavori il Responsabile della Zona di San Casciano Bagni provvederà al resoconto delle spese e l’eventuale eccedenza, previo anche conteggio di eventuali debiti e/o crediti della passata stagione, verrà ripartita, proporzionalmente rispetto ai pagamenti effettuati, tra gli aderenti alla zona dell’anno in corso.
  6. L’adesione alle zone, oltre al pagamento della tassa di adesione, comporta per ciascun socio l’obbligo di dover effettuare la propria prestazione lavorativa per opere di manutenzione e bonifica delle aree tartufigene nella misura che verrà stabilita annualmente , preso atto delle necessità della zona stessa, dal responsabile di zona previa acquisizione del parere vincolante del Consiglio Esecutivo. Il primo anno di adesione ad una zona, e questo per ogni zona, comporta per il socio un obbligo ulteriore che è quello, rispetto ai soci che hanno aderito alla zona di riferimento da più di un anno, di una giornata di lavoro in più rispetto a quella/e fissata/e per tutti gli aderenti dal Responsabile di Zona.
  7. Nello spirito di collaborazione tra le zone, il Consiglio Esecutivo informato dai Responsabili di Zona eventualmente anche convocati dal medesimo organo sulle necessità e potenzialità delle singole zone, potrà disporre, se opportuno e se vi è in tal senso la disponibilità dell’associato, che tale prestazione lavorativa venga effettuata a vantaggio di un’altra/e zona/e.
  8. Ove il singolo associato non sia nella possibilità di fornire la propria personale prestazione lavorativa, questi può incaricare per la sostituzione – tramite privato accordo – un altro socio purché in regola con il tesseramento.
  9. Per l’adesione alla ricerca del tartufo per il periodo intercorrente dal 10 gennaio al 30 aprile nella riserva del tartufo marzuolo della zona di Montalcino, vi è l’obbligo della richiesta di prenotazione presso il Segretario dell’Associazione o il Responsabile della Zona di Montalcino entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di raccolta. In base al numero delle adesioni verrà comunicato ai richiedenti l’importo della quota di adesione che i medesimi hanno l’obbligo di corrispondere entro e non oltre il termine perentorio del 10 gennaio dell’anno di riferimento direttamente presso la Sede dell’Associazione o al Responsabile della Zona di Montalcino ritirando contestualmente il tesserino di autorizzazione.

ARTICOLO 6
Deroghe alle regole dell’adesione alle zone

  1. I nuovi cercatori di tartufi che hanno superato l’esame a settembre, possono per quell’anno di riferimento – in deroga alle disposizioni di cui al precedente art.5 – presentare richiesta di adesione alle zone senza il rispetto dei termini perentori.
  2. In deroga a quanto sopra disposto dall’art.5, in spirito di solidarietà, il Consiglio Esecutivo potrà valutare e verificare la possibilità di accettare le domande di adesione alle zone effettuate oltre i termini perentori dal socio che si sia trovato in stato di malattia.
  3. Nei casi in cui, a seguito della prenotazione ad una o più zone, il socio a causa di uno stato di malattia sia impossibilitato all’effettivo godimento della ricerca e raccolta del tartufo, il Consiglio Esecutivo, una volta a conoscenza della circostanza anche in assenza di richiesta dell’interessato, provvederà a deliberare il rimborso della/e quota/e già versate esonerandolo dall’impegno delle giornate lavorative.
  4. Nei casi in cui, a seguito della prenotazione ad una o più zone e relativo pagamento della quota/e, il socio sia destinatario di una sanzione disciplinare che comporti la sospensione e/o l’allontanamento dalle zone e, quindi, a causa ed in conseguenza di tale provvedimento sia impossibilitato o al totale o al parziale godimento della ricerca e raccolta del tartufo nella zona o zone di adesione, il Consiglio Esecutivo proporzionalmente alla sanzione comminata provvederà anche a deliberare il rimborso totale e/o parziale della/e quota/e già corrisposta/e e l’esonero dall’impegno delle giornate lavorative non ancora prestate.
  5. Il socio, in ogni caso, non è obbligato ad accettare il rimborso della quota deliberata dal Consiglio Esecutivo per i casi di cui sopra. Ove il socio ritenesse di non accettare tale rimborso, il Consiglio Esecutivo nel prenderne atto delibererà si trattenere tale somma a rimarrà, a titolo di donazione di modico valore, in godimento dell’associazione che la inserirà nel proprio bilancio consuntivo.

ARTICOLO 7
Tecniche di ricerca e raccolta del tartufo

  1. La ricerca e la raccolta del tartufo è innanzitutto temporalmente stabilita e disciplinata in via generale dal Calendario Regionale che l’Associazione, per comodità degli associati, ogni anno pubblica anche nella propria rivista interna “Il Tartufo” e in ogni caso espone presso la Sede dell’Associazione.
  2. Alle tartufaie si accede mediante adeguato e rispettoso ingresso attraverso le contigue aree ed eventualmente, a seconda delle zone, attraverso determinati punti di accesso e nel rispetto delle regole dettate per i medesimi nella finalità di salvaguardare le aree tartufigene e rispettare i diritti dei proprietari dei fondi .
  3. La ricerca del tartufo nelle zone dell’Associazione potrà essere effettuata dall’associato con l’ausilio di non più di DUE cani.
  4. E’ vietato condurre nelle zone cani mordaci e/o ammalati e/o cagne in calore in modo tale da evitare ogni pregiudizio e/o fastidio agli altri associati ed ai loro cani.
  5. I soci, durante la ricerca, dovranno comportarsi in modo tale da evitare ogni danno e fastidio agli altri cercatori di tartufo nonché associati evitando di urlare, gridare e provocare frastuono all’interno della tartufaia.
  6. Il cercatore di tartufo nonché socio di una Associazione che ha lo scopo di tutelare le zone tartufigene e valorizzare il tartufo dell’area senese dovrà, nelle operazioni di ricerca e raccolta, comportarsi in modo coerente con il proprio status e pertanto, ponendo in essere un comportamento rispettoso delle aree tartufigene cui eviterà di arrecare qualsiasi danno evitando, a titolo di esempio, di lasciare buche aperte, di rompere piante, di riempire solchi, di accedere alle tartufaie tramite accessi non consentiti o non consentiti con auto ed in ogni caso tenendo un comportamento e/o compiendo azioni in contrasto con le finalità e le norme dell’associazione.

ARTICOLO 8
Punti di accesso alle tartufaie

  1. Per le zona unificata di Castelnuovo Berardenga, San Gimignano, Colle Val D’Elsa, Monteroni d’Arbia, Poggibonsi e Siena e per la zona di Buonconvento – San Giovanni d’Asso si elencano di seguito le disposizioni, valide per l’intero arco della giornata, relative ai punti ed ai modi con i quali è disposto l’accesso alle suindicate zone.

(L’elenco dei punti di partenza viene consegnato al momento dell’adesione alla zona)

ARTICOLO 9
Sanzioni

  1. La sanzione disciplinare più grave è quella dell’esclusione contenuta nello Statuto dell’Associazione.
  2. Le sanzioni disciplinari espressamente previste sono le seguenti:
    a. Nel caso in cui il socio violi il Calendario Regionale ricercando tartufi, sia in zone dell’Associazione che in territorio libero, in periodi in cui è fatto divieto, il medesimo verrà sospeso dall’Associazione per la durata di due anni. Durante tale periodo di sospensione il socio non potrà partecipare alla vita associativa né fare richiesta di adesione alle zone . Data la gravità del comportamento, contestualmente alla contestazione verrà applicata la misura cautelare della sospensione di un mese e l’obbligo di frequentare nuovamente un corso di formazione per cercatori di tartufi.
    b. Nel caso in cui il socio violi il Calendario Regionale ricercando tartufi, sia in zone dell’Associazione che in territorio libero, non rispettando gli orari ivi disposti, il medesimo verrà sospeso dall’Associazione per la durata di un anno. Durante tale periodo di sospensione il socio non potrà partecipare alla vita associativa né fare richiesta di adesione alle zone. Data la gravità del comportamento, contestualmente alla contestazione verrà applicata la misura cautelare della sospensione di un mese.
    c. Nel caso in cui il socio acceda alle aree tartufigene violando le disposizioni regolamentari dettate in tema di accessi, il medesimo verrà sanzionato con la misura dell’allontanamento dalle zone dell’associazione per la durata di un anno. Data la gravità del comportamento, contestualmente alla contestazione verrà applicata la misura cautelare della sospensione di un mese.
    d. Nel caso in cui il socio ricerchi i tartufi nelle zone dell’associazione con più di due cani oppure conduca nelle zone cani mordaci e/o ammalati e/o cagne in calore, il medesimo sarà sanzionato con la misura dell’allontanamento dalle zone dell’associazione per la durata di un anno.
    e. Nel caso in cui il socio, durante le operazioni di ricerca del tartufo, tenga un comportamento non rispettoso delle aree tartufigene che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può tradursi ad es. in lasciare buche aperte, rompere piante o riempire solchi, il medesimo sarà sanzionato con la misura dell’allontanamento dalle zone dell’associazione per la durata di un anno.
    f. Nel caso in cui il socio, durante le operazioni di ricerca e di raccolta del tartufo, tenga un comportamento non educato e urli, gridi e provochi frastuono all’interno delle tartufaie il medesimo sarà sanzionato con la misura della lettera di biasimo. In caso di recidiva specifica, il medesimo sarà allontanato dalle zone dell’Associazione per la durata di cinque mesi .
  3. In caso di recidiva in ordine ai punti a. b. c. d. e. f. il Consiglio Esecutivo potrà valutare se proporre l’esclusione del socio all’assemblea Generale dei Soci.
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