La legge 145/2018, ovvero la legge di Bilancio per il 2019, secondo quanto previsto dai commi da 692 a 699 dell’articolo 1, ha introdotto un’imposta sostitutiva per i redditi che derivano dalla vendita occasionale dei tartufi*. Questa, se versata, va a sostituire la ritenuta del 23% prevista sul 78% dei corrispettivi pagati prevista dall’articolo 25-quater del Dpr 600/1973.
L’attività di raccolta s’intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di 7.000,00 €.
I raccoglitori che non superano tale limite sono esonerati da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, poiché tale reddito non fa cumulo con altri redditi della persona.
L’imposta può essere versata da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta rilasciato dalla regione od altri enti subordinati. Sono esclusi dal versamento dell’imposta, ovviamente, chi effettua la raccolta esclusivamente per autoconsumo.
L’imposta ammonta a 100,00 € e va pagata entro il 16 febbraio di ogni anno.
Il codice tributo per il pagamento della tassa è quello istituito nel 2019 dall’Agenzia delle Entrate, ovvero 1853, e va versato utilizzando il modulo F24 Elide che potete trovare alla posta o in banca.
Di seguito mettiamo un esempio di come va compilato il modulo:
Se non siete residenti in Toscana dovete sostituire il numero 17 presente nella colonna “elementi identificativi” con il codice della vostra regione (clicca qui per scoprire qual’è)
C’è la possibilità di compilare e stampare il modello F24 elide online grazie al servizio offerto sul sito amministrazionicomunali.it
Ricordatevi di conservare la ricevuta del pagamento poiché servirà per indicare la data del versamento sulla ricevuta che vi sarà fatta all’atto dell’acquisto dei tartufi.
Dopo la scadenza
Come sopra menzionato il termine per il versamento è il 16 Febbraio. Oltre quella data sarà comunque possibile pagare la tassa ma si dovrà aggiungere un ravvedimento operoso da versare tramite un modulo F24 ordinario e i codici 8913 (ravvedimento) e 1992 (interessi sanzione). Questa consente infatti di poter versare la tassa pagando una sanzione in misura ridotta.
Il modulo andrà riempito come nell’immagine sottostante:
Per quanto riguarda gli importi da inserire potete far riferimento alla tabella sottostante. Questa si aggiorna giorno per giorno e restituisce le somme da indicare nelle caselle alla data odierna:
Sempre sul sito amministrazionicomunali.it è possibile compilare e stampare anche il modello F24 ordinario online.
*Per semplicità abbiamo menzionato solo il tartufo ma la legge copre la vendita di raccoglitori occasionali di tutti i prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 (clicca qui per vedere la tabella dei prodotti), a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come disciplinata dall’articolo 3 del testo unico di cui al Dlgs 75/2018.